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Il nostro statuto

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ONLUS "Tourette Roma"

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Denominazione e sede

  1. E' costituita e promossa l'Associazione Onlus "Tourette Roma", di seguito detta associazione.
  2. La sede dell’associazione è in Roma - Via Andrea di Bonaiuto 39/41.
  3. L’associazione ha durata illimitata.

Art. 2 - Statuto e regolamento

  1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti della legge n. 383 del 7 dicembre 2000, delle leggi regionali, statali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico nonché delle disposizioni in materia di ONLUS.

Art. 3 - Efficacia dello statuto

  1. Lo statuto vincola i soci dell'associazione alla sua osservanza. Esso costituisce la regola fondamentale di condotta dell'attività dell'associazione stessa.

Art. 4 - Modificazione dello statuto

  1. Le proposte di modifica dello statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno cinque soci.
  2. Il presente statuto può essere modificato con deliberazione dell'Assemblea, alla quale partecipano almeno i ¾ degli associati e con la maggioranza assoluta dei soci presenti all’Assemblea.

Art. 5 - Interpretazione dello statuto e rinvio ad altre norme

  1. Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle preleggi a codice civile.
  2. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

TITOLO II - FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 6 - Solidarietà

  1. L'associazione " Tourette Roma" promuove e persegue esclusivamente il fine della promozione e della solidarietà umana, civile, culturale, sociale; è apartitica.
  2. L’associazione non ha fini di lucro e la sua struttura è democratica.
  3. L’associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali salvo quelle ad esse connesse così come individuate dal D.Lgs. n. 460/97.

Art. 7 - Finalità specifiche nel settore dell'emarginazione e della disabilità

  1. L’associazione rivolge la sua attenzione in modo specifico e in primis a:
    • La promozione umana, la promozione sociale, la formazione, la condivisione, l’assistenza, la solidarietà, le pari opportunità, l’inclusione di persone, adulti o minori, italiani o stranieri, in condizione di disabilità, marginalità e/o fragilità sociale, in quanto affette da Sindrome di Tourette e o patologie, disturbi di varia natura ad essa correlata o conseguenti;
    • Interessare le strutture competenti al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi di inclusione sociale, in generale, e scolastica in particolare, emarginazione e della giustizia sociale anche tramite la produzione e diffusione di pubblicazioni in formati diversi, la promozione di attività di dialogo e coordinamento tra diversi enti anche internazionali, con analoghe finalità;
    • Sviluppare progetti di aiuto e/o assistenza a favore di pazienti tourettici e loro famigliari;
    • Offrire assistenza legale agli associati affetti da sindrome di Tourette e/o loro familiari per le eventuali fatti o azioni commessi in conseguenza della sindrome di Tourette;
    • Animazione del tempo libero di persone disabili ed emarginate, iniziative formative e di aggregazione a carattere culturale, sportivo–ricreativo, di animazione sociale atte a prevenire disagi e/o devianze conseguenti alla patologia;
    • Offrire sostegno e collaborazione, contributi e partecipazioni a associazioni, enti, società cooperative, cooperative sociali senza scopro di lucro, O.N.G.;
    • Attività sanitarie, socio-educativa-riabilitativa, domiciliare e residenziale, con figure professionali rivolte esclusivamente a pazienti affetti da sindrome di Tourette;
  2. L’associazione inoltre, sulla base di ulteriori disponibilità, provvede alle seguenti iniziative connesse e correlate , elencate in via esemplificativa:
    • gestione di spazi informativi, multimediali, di socializzazione anche in ambito carcerario e istituti di pena per adulti e minori;
    • sostegno ed iniziative di qualsiasi attività a carattere culturale (mostre, convegni e manifestazioni), video-musicale, teatrale e cinematografico, espressione corporea e ginnica, attività-sportiva amatoriale e dilettantistica, di educazione

Art. 8 - Ambito di attuazione delle finalità

  1. L'associazione "Tourette Roma - Onlus" opera nell’ambito del Territorio Italiano, prevalentemente nel centro Italia.

TITOLO III - I SOCI

Art. 9 - Ammissione

  1. Possono diventare soci aderenti ordinari dell'associazione tutte le persone maggiorenni italiane e straniere che condividono le finalità dell'associazione, sono mossi da spirito di solidarietà verso tutti e si impegnano attivamente soprattutto con la propria disponibilità di tempo e di mezzi.
  2. Sono ammessi a far parte dell’associazione coloro che ne facciano richiesta, che abbiano versato la quota associativa e che vengano giudicati idonei anche per lo svolgimento dell’attività di volontariato in seno all’associazione.
  3. Le domande di ammissione sono presentate alla segreteria dell’associazione, in forma scritta e dovranno contenere i dati identificativi del richiedente e la sua adesione agli scopi statutari nonché ai regolamenti dell’associazione.
  4. In ordine all’ammissione all’associazione delibera il Consiglio Direttivo, accertata l'esistenza dei requisiti richiesti e l’adesione dell’interessato, motivando l’eventuale provvedimento di diniego.
  5. Sono “soci sostenitori”, i soci ordinari che sottoscrivono liberalità economiche di sostegno alle attività dell’associazione.
  6. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.
  7. Sono “benemeriti” o “onorari” coloro che vengono dichiarati tali dal Consiglio Direttivo, per avere apportato particolari benefici morali e materiali all'associazione.

Art. 10 - Diritti

  1. I soci eleggono il Presidente dell'associazione, il Consiglio Direttivo e il Consiglio dei Probiviri, i Revisori dei conti e approvano il bilancio.
  2. Tutti i soci ordinari hanno inoltre diritto di controllare il funzionamento dell’associazione, di chiedere informazioni e di verificare la contabilità, secondo quanto stabilito dalle leggi e dallo statuto.
  3. I soci hanno il diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata secondo le possibilità dell'associazione stessa, e solo se concordato preventivamente con il Presidente.

Art. 11 - Doveri

  1. I soci dell'associazione devono svolgere la propria attività in modo volontario, personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.
  2. Il comportamento all’interno e all'esterno dell'associazione, è animato dallo spirito di solidarietà nonché attuato con correttezza, buona fede, e coerenza rispetto ai principi dello statuto e degli eventuali regolamenti.
  3. I soci hanno l’obbligo di uniformarsi alle deliberazioni dell’Assemblea e alle direttive del Consiglio Direttivo.

Art. 12 - Cessazione e Esclusione

  1. I soci cessano di appartenere all'associazione per:
    • Dimissioni volontarie mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
    • Mancato versamento della quota associativa;
    • Morte.
  2. Sono cause di esclusione:
    • La grave violazione dei doveri stabiliti dalle norme statutarie, dai regolamenti e dalle deliberazioni assunte;
    • L’indegnità.
L’esclusione di un associato viene deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo e dopo aver ascoltato le giustificazioni della persona. Questa avverrà solo per gravi motivi, previa notificazione degli stessi. In questa ipotesi è ammesso ricorso al Consiglio dei Probiviri il quale decide in via definitiva. Viene comunque fatta salva la facoltà di ricorrere all’Autorità Giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

TITOLO IV - GLI ORGANI

Art. 13 - Organi dell'associazione

  1. Sono organi dell'associazione: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Comitato Scientifico.

CAPO I - L'ASSEMBLEA

Art. 14 - Composizione

  1. L'Assemblea è composta da tutti i soci.
  2. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'associazione.

Art. 15 - Funzioni

  1. L'Assemblea in via ordinaria:
    • Elegge i componenti del Consiglio Direttivo e il Presidente;
    • Fissa i regolamenti dell'associazione;
    • Esamina e approva il bilancio preventivo e consuntivo, proposto dal Consiglio Direttivo;
    • Esamina e approva, con eventuali modifiche, una breve relazione morale e il programma annuale dell’associazione;
    • Stabilisce l'ammontare delle quote associative a carico dei soci;
    • Delibera in ordine alle proposte riguardanti l’eventuale alienazione dei beni facenti parte del patrimonio;
    • Delibera sulle materie attinenti l'attività associativa e su ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.
  2. L'Assemblea in via straordinaria delibera sullo scioglimento dell’associazione, sulle richieste di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, e sulle materie attinenti l'attività associativa aventi carattere straordinario sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Art. 16 - Convocazione

  1. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente in via ordinaria almeno una volta l'anno.
  2. Il Presidente convoca l'Assemblea con avviso scritto contenente l'indicazione del giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
  3. L'avviso deve essere affisso all'albo della sede almeno una settimana prima del giorno fissato per l'adunanza e comunicato a ciascun socio.
  4. Il Presidente può convocare l’Assemblea qualora ne ravvisi la necessità. L’Assemblea deve essere convocata entro un termine ragionevole quando ne è fatta motivata domanda da almeno un decimo dei soci o dal Consiglio Direttivo.

Art. 17 - Validità dell'Assemblea

  1. In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci ordinari, presenti in proprio o con la delega da conferirsi per iscritto ad altro aderente.
  2. In seconda convocazione, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega, purché avvenga almeno il giorno seguente alla data della prima convocazione.

Art. 18 - Votazione

  1. Nelle assemblee hanno diritto di voto i nuovi soci e coloro che risultino aver rinnovato l’adesione.
  2. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti presenti o rappresentati.
  3. L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole a maggioranza assoluta dei soci presenti. Salve le particolari maggioranze richieste dall’art. 4, comma 2, del presente statuto per le modifiche statutarie, e dall’art. 21, comma 3, c.c., in caso di scioglimento dell’associazione.
  4. Se lo statuto non dispone diversamente i voti sono palesi, tranne quelli riguardanti persone.

Art. 19 - Verbalizzazione

  1. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal Presidente.
  2. Il verbale è custodito, a cura del Presidente, nella sede dell'associazione.
  3. Ogni aderente dell'associazione ha diritto a consultare il verbale (e di trarne copia).
  4. Il verbale dell’Assemblea deve essere affisso all'albo della sede per almeno una settimana dopo lo svolgimento della riunione.

CAPO II – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 20 - Composizione

  1. Il Consiglio Direttivo, di seguito detto Direttivo, regge l’associazione ed è composto da cinque membri, eletti a votazione segreta dell'Assemblea tra i soci, più il Presidente. Il Consiglio Direttivo, una volta eletto, nomina al suo interno il vice Presidente e può nominare il Segretario, che può essere scelto anche fuori dai membri del Consiglio Direttivo.
  2. Tutte le cariche associative, come le prestazioni fornite da tutti i soci, sono gratuite.

Art. 21 - Presidente del Direttivo

  1. Il Presidente dell'associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo.

Art. 22 - Durata e funzioni

  1. Il Direttivo dura in carica per il periodo di anni due; esso può essere revocato dall’Assemblea con la maggioranza dei due terzi dei presenti.
  2. Il Direttivo svolge e promuove, su indicazione dell'Assemblea, le attività relative all'associazione.
  3. Il Direttivo esercita ogni facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali che la legge o il presente statuto non riserva, in modo tassativo, all'Assemblea. Al Consiglio Direttivo spettano dunque tutti i poteri per l’ordinaria e straordinaria amministrazione, eccetto quelli riservati all’Assemblea dei soci.
  4. Spetta al Consiglio Direttivo la cura e l’obbligo di attenersi e far osservare i compiti statutari. Comunque ad esso compete:
    • Fissare le norme di funzionamento dell'associazione;
    • Provvedere l'amministrazione ordinaria e straordinaria delle risorse economiche dell'associazione e redigere il bilancio da sottoporre all'Assemblea;
    • Promuovere tutte le iniziative atte a formare ed educare i soci sull'attività mirata a favorire l'integrazione sociale di coloro che soffrono situazioni di emarginazione;
    • Provvedere alla tenuta e all'aggiornamento dei registri dei soci ed ogni altro registro ovvero libro e scrittura contabile che si rendessero opportuni, nonché alla conservazione di ogni documento utile;
    • Deliberare in merito alle convenzioni con altri enti o soggetti;
    • Predisporre un progetto di programma, corredato di preventivo di spesa, da sottoporre all'Assemblea;
    • Predisporre i progetti, le relazioni, gli atti e i documenti che siano richiesti dai rapporti con gli enti e le istituzioni pubbliche;
    • Assumere eventualmente del personale;
    • Ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
    • Conferire incarichi meramente istruttori ad alcuni suoi membri o anche a consulenti esterni.
  5. Le deliberazioni del Direttivo sono assunte a maggioranza dei componenti.

Art. 23 - Convocazione e costituzione

  1. Il Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale ipotesi la convocazione deve avvenire entro venti giorni dalla richiesta.
  2. Il Direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno due terzi dei componenti.
  3. I membri del Direttivo che risultassero assenti per tre sedute consecutive senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio stesso.
  4. In caso di cessazione di uno o più membri il Consiglio provvede a sostituirli nominando i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti alle ultime elezioni del Consiglio Direttivo. Nell’eventuale mancanza di questi ultimi l’Assemblea, appositamente convocata d’urgenza dal Presidente del Consiglio Direttivo, provvederà ad eleggere i sostituti che rimarranno in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio stesso.

CAPO III - IL PRESIDENTE

Art. 24 - Elezione

  1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti, a maggioranza assoluta tra i presenti.

Art. 25 - Durata

  1. Il Presidente dura in carica anni due.
  2. L'Assemblea, con la maggioranza di 2/3 dei presenti può revocare il Presidente.
  3. Una settimana prima della scadenza, il Presidente convoca l'Assemblea per la elezione del nuovo Presidente.

Art. 26 - Funzioni

  1. Il Presidente rappresenta l'associazione a tutti gli effetti legali di fronte ai terzi e in giudizio, e compie tutti gli atti giuridici che impegnano e tutelano gli interessi dell'associazione.
  2. Il Presidente fa rispettare le norme statutarie, convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo curandone l'ordinato svolgimento dei lavori.
  3. Egli sottoscrive il verbale dell'Assemblea, cura che sia custodito presso la sede dell'associazione, dove possa essere consultato dai soci.
  4. In caso di necessità e urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva entro un termine non superiore a trenta giorni.
  5. In caso di assenza, impedimento o cessazione del Presidente le sue funzioni sono svolte dal vice Presidente e, in mancanza di questo, dal consigliere più anziano di età o da un suo delegato.
  6. Previo consenso del Consiglio Direttivo, il Presidente può conferire ad un suo delegato, anche dipendente dell’associazione, la facoltà di versare, prelevare e coordinare la gestione di depositi intestati all’associazione.

CAPO IV

Art. 27 - Comitato Scientifico

Il Consiglio nomina il Comitato Scientifico che si compone da tre a dieci membri. E’ membro di diritto del Comitato scientifico il Presidente dell’Associazione, mentre gli altri membri del Consiglio sono invitati a presenziare alle riunioni del Comitato.
I membri del Comitato nominano al loro interno il Presidente. Il Comitato scientifico dura in carica tre anni ed anche i membri nominati successivamente alla nomina dell’organismo restano in carica fino alla scadenza dello stesso.
Il Comitato Scientifico è organo di consulenza del Consiglio, ed ha il compito di collaborare alla formulazione ed alla realizzazione delle iniziative dell’Associazione e di formulare proposte e pareri in ordine al contenuto scientifico dell’attività dell’Associazione in armonia con i fini statutari.
Il Comitato Scientifico si riunirà per iniziativa del suo Presidente almeno due volte l’anno.

TITOLO V - IL PATRIMONIO E IL BILANCIO

Art. 29 - Patrimonio

  1. Il patrimonio dell’associazione è costituito da:
    • beni, mobili e immobili, e diritti inerenti inventariati, comprese le rendite;
    • quote associative e contributi;
    • donazioni, lasciti, oblazioni e sussidi di enti o di privati, e quant’altro espressamente diretto all’arricchimento di esso patrimonio;
    • rimborsi;
    • proventi da attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
    • ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della Legge 383/2000.
  2. Per converso le disponibilità erogabili sono costituite:
    • dall’importo delle quote associative;
    • da proventi derivanti da donazioni, lasciti, oblazioni e sussidi non espressamente diretti all’arricchimento del patrimonio;
    • dalle rendite del patrimonio stesso.

 Art. 30 - I beni e diritti inerenti

  1. Tra i beni dell'associazione sono compresi tutti i beni immobili, i diritti reali immobili, i beni mobili registrati e altri beni mobili, i crediti e diritti aventi per oggetto beni mobili. Sono compresi anche i frutti e le rendite che derivino da tali beni e diritti.
  2. I beni e i diritti anzidetti possono essere acquisiti dall'associazione. In particolare i beni immobili, i diritti reali immobili e i beni mobili registrati sono ad essa intestati.
  3. I beni mobili e immobili costituenti il patrimonio dell’associazione sono indicati e valutati assieme alle altre attività e passività relative all'associazione nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione, che ogni socio ordinario ha il diritto di consultare. L'inventario deve essere aggiornato di anno in anno.
  4. Le somme provenienti dall’eventuale alienazione di tali beni, da lasciti, da donazioni e quelle che per qualsiasi titolo siano destinate ad incremento del patrimonio devono essere reinvestite o reintegrate secondo le deliberazioni dell’Assemblea dei soci.
  5. Le somme necessarie ai bisogni dell’associazione devono essere depositate ad interesse presso Istituti di Credito locali.

Art. 31 - Quote associative e contributi

  1. La quota associativa a carico dei soci è fissata dall'Assemblea. Essa si riferisce all'anno sociale e dev’essere versata entro i primi due mesi dell’anno; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente.
  2. Sono ammessi contributi provenienti da privati, dallo Stato, da enti e istituzioni pubbliche o da organismi privati, sia nazionali che extranazionali.

Art. 32 - Erogazioni, donazioni e lasciti

  1. Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni di modesta entità (cifre inferiori a € 1.500,00) vengono riscosse dal Presidente del Consiglio Direttivo o suo incaricato e vengono utilizzate per la realizzazione delle finalità individuate dall’art. 7, comma 1 del presente statuto.
  2. Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni di elevata entità (cifre superiori a € 1.501,00) sono accettate dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione.
  3. I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione.
  4. Il Presidente attua delibere del Consiglio Direttivo e compie i relativi atti giuridici.

Art. 33 - Rimborsi

  1. I rimborsi relativi alle spese sostenute per attività dipendenti da convenzioni sono accettati dal Consiglio Direttivo.
  2. Il Consiglio Direttivo delibera sulla utilizzazione dei rimborsi, che dovrà essere in armonia con le disposizioni della convenzione, nonché con le finalità statutarie dell'associazione.
  3. Il Presidente dà attuazione alla deliberazione del Consiglio Direttivo, e compie i conseguenti atti giuridici.

Art. 34 - Proventi derivanti da attività marginali

  1. I proventi da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita contabilità separata come previsto dall’art. 3, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 460/97.
  2. Il Consiglio Direttivo delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'associazione.
  3. Il Presidente dà attuazione alla deliberazione del Consiglio Direttivo, e compie i conseguenti atti giuridici.

Art. 35 - Avanzo di Gestione e Devoluzione dei beni

  1. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere impegnati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E’ vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitali durante la vita della ssociazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS direttamente collegate con l’associazione.
  2. In caso di esaurimento degli scopi dell’associazione o impossibilità di attuarli, nonché di estinzione o scioglimento della associazione da qualsiasi causa determinata, i beni della stessa, dopo la liquidazione e l’adempimento degli obblighi stabiliti dalle leggi vigenti, saranno obbligatoriamente devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità.
  3. Per eventuali controversie relative ad esso scioglimento è competente il Foro di Roma.

Art. 36 - Esercizio finanziario e Bilancio

  1. L’anno sociale e l’anno finanziario decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre.
  2. I bilanci consuntivo e preventivo, elaborati dal Consiglio Direttivo, sono approvati e controllati dall’Assemblea ordinaria dei soci.
  3. Il controllo è limitato alla regolarità contabile delle spese e delle entrate.
  4. Eventuali rilievi critici a spese o a entrate sono allegati al bilancio e sottoposti all’Assemblea.
  5. Il bilancio consuntivo dell'associazione viene redatto ogni anno.
  6. Il bilancio consuntivo è costituito dall'inventario patrimoniale e dal rendiconto della gestione. L'inventario contiene la indicazione e la valutazione delle attività e delle passività relative all'associazione, con particolare riguardo ai beni, ai contributi e ai lasciti di cui l'associazione sia stata beneficiaria. Il rendiconto della gestione indica le componenti positive (proventi e entrate) e negative (oneri e spese) relative all’esercizio.
  7. I progetti autonomi e le attività particolari possono evidenziarsi in modo separato nello schema del bilancio.
  8. Il bilancio può essere accompagnato da una relazione sulla situazione dell'associazione e sull'andamento della gestione.
  9. Il bilancio consuntivo è approvato dalla Assemblea con voto palese e con la maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti, entro il termine di mesi quattro dalla chiusura dell’esercizio precedente.
  10. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell’organizzazione entro quindici giorni prima della seduta, e può essere consultato da ogni aderente.
  11. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata (oneri e proventi) per l’esercizio annuale successivo, e le variazioni dello stato patrimoniale previste al termine del medesimo periodo.
  12. Il bilancio preventivo è approvato dall’Assemblea entro il termine di mesi quattro prima della chiusura dell’esercizio in corso.
  13. Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell’organizzazione quindici giorni prima della seduta e può essere consultato da ogni aderente.

Art. 37 - Rendiconti di raccolta fondi

  1. Qualora vengano effettuate, seppur occasionalmente, raccolte pubbliche di fondi, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, e in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione va redatto, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, e indipendentemente dalla redazione del rendiconto annuale economico e finanziario, un apposito e separato rendiconto tenuto e conservato a norma di legge, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

TITOLO VI - LE CONVENZIONI

Art. 38 - Deliberazione delle convenzioni

  1. Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale ed altri enti e soggetti sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente, o suo delegato, a compiere tutti gli atti necessari alla stipula.
  2. Copia di ogni convenzione è custodita, con cura del Presidente, nella sede dell'associazione.

Art. 39 - Stipulazione della convenzione

  1. La convenzione è stipulata dal Presidente dell'associazione.

Art. 40 - Attuazione della convenzione

  1. Il Presidente decide sulle modalità di attuazione della convenzione.

TITOLO VII - DIPENDENTI E COLLABORATORI

Art. 41 - Dipendenti

  1. L’associazione può assumere dipendenti nei limiti della sua capacità finanziaria ed economica.
  2. Le modalità di nomina e la pianta organizzativa ove necessaria, le attribuzioni e le mansioni del personale sono fissati dal Consiglio Direttivo, facendo riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria.
  3. I dipendenti saranno scelti tra persone di provata moralità e capacità professionale.
  4. L’assunzione viene deliberata dal Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari.
  5. I dipendenti sono, ai sensi di legge, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 42 - Collaboratori

  1. L’associazione può avvalersi dell’opera di collaboratori di lavoro autonomo, incluse le figure, che a norma di legge, sono previste nel mercato del lavoro, nei limiti della sua capacità finanziaria ed economica.
  2. Il contratto di collaborazione deve essere approvato dal Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a firmarlo.

TITOLO VIII - LE RESPONSABILITA'

Art. 43 - Responsabilità dell'associazione

  1. L'associazione risponde, con propri beni, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Art. 44 - Assicurazione dell'associazione

  1. L'associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'associazione stessa.

TITOLO IX - RAPPORTI CON ALTRI ENTI E SOGGETTI

Art. 45 - Rapporti con enti e soggetti privati

  1. L'associazione di promozione sociale partecipa e collabora con soggetti privati per lo svolgimento delle finalità sociali, civili, culturali e di solidarietà.

Art. 46 - Rapporti con enti e soggetti pubblici

  1. L'associazione di promozione sociale collabora con soggetti ed enti pubblici per la realizzazione delle finalità sociali, civili, culturali e di solidarietà.

TITOLO X - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 47 - Controversie

  1. Per la composizione delle controversie che possono sorgere tra i soci, nonché tra l'associazione ed i soci, e che il Consiglio Direttivo non avesse potuto dirimere, le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato a dirimere la controversia ad un collegio di tre arbitri, nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, il Presidente del tribunale.
  2. I membri che compongono il collegio arbitrale sono scelti tra i non aderenti dell'associazione.
  3. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera l'arbitro da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo arbitro.
  4. Le decisioni del collegio arbitrale sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti anche se solo uno degli arbitri si rifiuti di approvarle.